Questo Circolo è nato nel lontano 1972 (!!!) come una associazione per i dipendenti dell'Ente Regione Liguria, alla quale si aderisce liberamente.
Ancora oggi è un sodalizio del tutto indipendente, senza scopo di lucro, che mette a disposizione dei propri Iscritti varie possibilità di risparmio.
TITOLO I
RAGIONI SOCIALI - SCOPI
Art. 1
Il 20 marzo 1972 è stato fondato in Genova, fra i dipendenti dell'ente Regione Liguria, il C.R.A.L. (Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori), assumendo la denominazione di "CIRCOLO DIPENDENTI REGIONE LIGURIA", con sede in Genova presso la Regione Liguria.
Art. 2
Il C.R.A.L. è un centro permanente di vita associativa e persegue i seguenti scopi: a) promuovere ed attuare iniziative nei settori della cultura, della ricreazione, dell'assistenza, della previdenza, dello sport, del turismo ed ogni altra iniziativa che contribuisca a soddisfare l'interesse dei soci anche nella via post-lavorativa; b) collaborare con le Organizzazioni Sindacali dell'Ente per la tutela della salute dei dipendenti. Il C.R.A.L. è impegnato a garantire ai Soci i servizi sociali senza alcuna finalità di lucro.
Art. 3
Il C.R.A.L. è una associazione patrimonialmente ed amministrativamente autonoma e gode di tutte le esenzioni e le facilitazioni previste dalla attuale legislazione.
TITOLO II
I SOCI
Art. 4
Al C.R.A.L. possono iscriversi i dipendenti ed ex dipendenti della Regione Liguria in qualità di soci effettivi. Alle attività sociali possono essere ammessi i famigliari conviventi dei Soci effettivi ovvero coloro che siano tesserati della Federazione Nazionale Cral Regioni d'Italia.
Art. 5
Per essere ammesso è necessario che il richiedente presenti domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di attenersi al presente Statuto, alle deliberazioni degli organi sociali, ai regolamenti interni, nonché al pagamento della quota sociale con le modalità e nella misura stabilite dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'assemblea Generale dei Soci.
Art. 6
Eventuali dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo del C.R.A.L. entro il 31 ottobre di ogni anno solare ed avranno decorrenza dal primo gennaio successivo.
Art. 7
Al momento dell'iscrizione il Socio riceverà la tessera sociale, unico documento atto a qualificarlo come tale.
TITOLO IV
ORDINAMENTO - NORME
Art. 8
Sono organi del C.R.A.L. :
TITOLO V
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Art. 9
All'assemblea generale ordinaria e straordinaria possono partecipare ed hanno diritto i voto gli iscritti al C.R.A.L. in regola con il versamento delle quote sociali ed aventi la qualifica di Soci effettivi. Il socio che non possa intervenire può farsi sostituire, tramite delega scritta da consegnare al Presidente dell'Assemblea. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.
Art. 10
L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno. Compete in particolare all'Assemblea ordinaria dei Soci: a) discutere ed approvare il bilancio di previsione per il successivo esercizio finanziario ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente; b) discutere ed approvare la relazione programmatica dell'attività di ogni anno; c) approvare la quota sociale; d) provvedere alla nomina della Commissione elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo.
Art. 11
L'Assemblea Straordinaria dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo o su sua iniziativa o su richiesta di un quinto dei soci aventi diritto al voto. Compete in particolare all'Assemblea straordinaria dei Soci discutere ed approvare varianti allo Statuto.
Art. 12
La convocazione dell'assemblea si effettua mediante comunicazione agli iscritti almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'Assemblea. Gli inviti e gli avvisi devono specificare la data e l'ora delle convocazioni e contenere l'ordine del giorno dei lavori. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei votanti e con la presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Art. 13
L'assemblea è presieduta dal Presidente del C.R.A.L.. Il segretario dell'assemblea è il Segretario del C.R.A.L. o, in caso di sua assenza, uno dei presenti scelto dall'assemblea. Il segretario controlla la validità dell'assemblea e ne redige il verbale. L'assemblea è sovrana nelle sue decisioni. La votazione può avvenire per voto palese o a scrutinio segreto. La scelta di votazione spetta all'assemblea. In caso di votazioni a scrutinio segreto l'assemblea elegge un comitato di tre scrutatori. Per allargare la partecipazione al voto il Consiglio Direttivo può decidere di sottoporre a suffragio diretto con scheda di votazione per mezzo posta l'approvazione dei bilanci, la determinazione della quota sociale ed eventuali modifiche statutarie. Le schede restano conservate agli atti del Circolo per un periodo non inferiore ai dodici mesi. E' consentito ricorso avverso i risultati del suffragio diretto entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati esposti presso la sede del Circolo, da presentare in forma scritta indirizzata al Collegio dei Probiviri ed al Presidente del Cral.
TITOLO VI
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 14
Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri eletti dai Soci effettivi. Gli eletti entrano in carica dopo la proclamazione, ovvero dopo la surrogazione in caso di cessazione o decadenza di uno degli eletti; restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Presidente eletto convoca il Consiglio Direttivo nella riunione d'insediamento, che egli stesso presiede.
Art. 15
Il Consiglio Direttivo: a) ha propria responsabilità ed autonomia amministrativa per quanto previsto dallo Statuto; b) discute il Bilancio preventivo e quello consuntivo; c) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; d) organizza il tesseramento e propone la quota sociale all'Assemblea; e) nomina i responsabili delle Sezioni; f) approva il programma delle attività sociali proposto dalle Sezioni; g) prende atto della decadenza dalla carica di propri membri per gli effetti di quanto disposto dall'art.29 del presente Statuto; h) esercita ogni altra funzione necessaria allo sviluppo del Cral ed al servizio dei Soci. Qualora durante il corso del mandato decadano uno o più consiglieri, subentreranno i candidati indicati come supplenti, di cui all'art.26, nell'ordine in cui sono presentati nella lista stessa. I consiglieri subentrati in carica decadono insieme agli altri Consiglieri al termine del mandato.
Art. 16
Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, una volta ogni mese ed ogniqualvolta il Presidente o un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo ne facciano richiesta scritta. La riunione è convocata con preavviso di almeno cinque giorni mediante lettera, in cui sarà indicato l'ordine del giorno. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato mediante fonogramma. Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza, salvo quanto previsto dall'art.29 del presente Statuto; in caso di parità decide il voto del Presidente.
TITOLO VII
PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE - SEGRETARIO - ECONOMO CASSIERE
Art. 17
Il Presidente assume la rappresentanza legale del C.R.A.L.. Firma gli atti che impegnano ufficialmente e finanziariamente il C.R.A.L.. E' incaricato di rappresentare il C.R.A.L. presso gli enti e le Associazioni con i quali il C.R.A.L. stabilisce un rapporto per il conseguimento dei propri fini. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
Art. 18
Il Vicepresidente collabora con il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti. Assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento nello svolgimento delle sue mansioni.
Art. 19
Il Segretario svolge le mansioni di segreteria del C.R.A.L. e coordina il lavoro delle Sezioni. Provvede al disbrigo della corrispondenza. Cura l'organizzazione delle sedi del Circolo e gestisce i problemi inerenti la comunicazione. Si occupa del tesseramento e della tenuta del libro soci. Ha l'obbligo della tenuta dei verbali delle Assemblee del Consiglio Direttivo. Partecipa con l'economo Cassiere alla formazione del bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 20
L'economo Cassiere provvede all'incasso delle entrate ordinarie e al loro controllo contabile, alle entrate straordinarie, all'incasso delle quote sociali e contributi volontari dei Soci; alla riscossione dell'eventuale contributo della Amministrazione regionale e all'incasso delle somme riscosse in Segreteria per le attività svolte dal C.R.A.L. Provvede al pagamento delle spese che impegnano il C.R.A.L. con firma disgiunta da quella del Presidente. Compila con il Segretario il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo ed all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci. E' tenuto alla scrittura ed alla registrazione di tutti i movimenti contabili, in conformità alle vigenti norme fiscali riservate ai C.R.A.L. Aziendali. Ha in consegna i beni mobili ed immobili. Tiene aggiornato il libro inventario da sottoporre all'esame del consiglio Direttivo in coincidenza dell'approvazione del bilancio consuntivo di ogni anno. Provvede all'acquisto di mobili, attrezzature o altro materiale, deciso in precedenza dal Consiglio Direttivo.
TITOLO VIII
COLLEGIO DEI SINDACI E DEI PROBIVIRI
Art. 21
Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti viene eletto dai Soci contemporaneamente al Consiglio Direttivo; è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti che restano in carica cinque anni e sono rieleggibili; elegge nel suo seno il Presidente. I Sindaci Revisori dei Conti hanno il compito di: - esaminare e controllare le scritture contabili, la cassa ed i conti correnti di banca intestati al C.R.A.L., - controllare i bilanci consuntivi di ogni anno e redigere una relazione in merito che sarà sottoposta all'esame del Consiglio Direttivo ed all'approvazione dell'Assemblea Generale di Soci nella successiva convocazione ordinaria.
Art. 22
Il Collegio dei Probiviri viene eletto dai Soci contemporaneamente al Consiglio Direttivo; è costituito da tre membri che restano in carica cinque anni e sono rieleggibili; elegge nel suo seno il Presidente. Al Collegio possono essere presentati dai Soci ricorsi o istanze che riguardano l'andamento del C.R.A.L.; ha il compito di giudicare sulle controversie relative ad argomenti sociali che possono sorgere tra l'iscritto e gli Organi del C.R.A.L. e/o tra gli organi stessi. Decide le espulsioni dei Soci con le motivazioni e le modalità di cui all'art.29 del presente Statuto. Le sue decisioni, controfirmate dai suoi membri, sono definitive ed inappellabili.
TITOLO IX
SEZIONI
Art. 23
Il Circolo svolge la sua attività attraverso le Sezioni, ognuna delle quali opera entro i limiti della materia assegnatale dal Consiglio Direttivo. La Sezione è diretta da un Responsabile, nominato dal Consiglio Direttivo. Le norme per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività delle Sezioni sono stabilite dal Consiglio Direttivo.
TITOLO X
PATRIMONIO SOCIALE
Art. 24
Il patrimonio del circolo è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà comunque acquisiti. Il patrimonio del Circolo non può essere destinato a scopi diversi da quelli perseguiti dallo stesso.
TITOLO XI
ENTRATE SOCIALI
Art. 25
Le entrate sociali sono costituite da: a) dalle quote associative; b) da contributi dell'Amministrazione Regionale; c) da contributi da parte di Enti e di privati; d) da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea Generale dei Soci; e) da redditi patrimoniali;
TITOLO XII
ELEZIONI
Art. 26
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale si svolgono ogni cinque anni, e debbono essere indette con preavviso di almeno trenta giorni. Possono partecipare alle elezioni ed essere eletti soltanto i soci effettivi che risultino in regola con il pagamento delle quote associative. Il Consiglio Direttivo uscente indice le elezioni fissandone il giorno e l'ora. L'Assemblea Generale dei Soci, nella sua convocazione di fine mandato, nomina la apposita Commissione Elettorale, composta da tre membri che presiede alle elezioni, convalida l'elenco dei Soci con diritto di voto, predispone le schede e nomina gli scrutatori il cui numero non può essere inferiore a tre. Le elezioni si svolgeranno mediante due schede distinte, una per il Consiglio Direttivo e l'altra per il Collegio Sindacale e dei Probiviri. Gli aventi diritto al voto indicheranno, in una scheda la preferenza per una lista di candidati fra quelle concorrenti all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nell'altra scheda la preferenza per uno dei candidati nella lista per il Collegio Sindacale e dei Probiviri. In ogni lista per l'elezione del Consiglio Direttivo, contenente un numero minimo di candidati pari a quanti previsti all'art.14 del presente Statuto, dovranno essere indicati i nomi dei candidati designati a ricoprire le cariche di Consigliere, e di Presidente; la lista potrà contenere inoltre i nomi di coloro che subentreranno nel Consiglio Direttivo in caso di dimissioni o decadenza di uno o più membri effettivi. La lista per l'elezione del Collegio Sindacale e dei Probiviri conterrà l'elenco dei candidati posti in stretto ordine alfabetico. Le votazioni si possono anche effettuare per mezzo posta. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto e sono organizzate nel seguente modo: a) la Commissione Elettorale, stabilito il termine per la loro presentazione, provvede a ricevere le liste con i candidati e, accertatane la regolarità, le ammette alla votazione; b) le liste dei candidati devono essere depositate presso la Sede Sociale a disposizione dei Soci almeno 15 giorni prima della data stabilita per le elezioni; c) dal giorno della indizione delle elezioni, le iscrizioni al C.R.A.L. sono sospese; d) terminata la consultazione elettorale la Commissione Elettorale proclama gli eletti e redige apposito verbale, portando a conoscenza dei soci i risultati definitivi.
TITOLO XIII
VACANZA DEI POTERI
Art. 27
Il Consiglio Direttivo a fine mandato si presenta dimissionario all'Assemblea Generale dei Soci. Gli organi sociali rimangono in carica per lo svolgimento della ordinaria amministrazione sino al nuovo insediamento per avvenute elezioni.
TITOLO XIV
VIGILANZA SUI COMPITI STATUTARI
Art. 28
Qualora il Consiglio Direttivo del C.R.A.L. non svolga attività sociale e non si attenga alle norme statutarie o non provveda a nuove elezioni del Consiglio stesso entro sei mesi dalla fine del mandato quinquennale, l'Assemblea Straordinaria, convocata su richiesta di un quinto dei Soci, seguendo le modalità di cui all'art. 12 del presente statuto, ha facoltà di sciogliere il Consiglio Direttivo e nominare un Commissario Straordinario che provvederà, entro e non oltre due mesi dallo scioglimento, ad indire nuove elezioni.
TITOLO XV
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 29
I Soci sono espulsi per i seguenti motivi: a) quando non ottemperano alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli Organi sociali; b) quando si rendono morosi del pagamento della tessera o delle quote sociali; c) quando in qualunque modo arrechino danno morale o materiale al C.R.A.L.; l’espulsione è sancita dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.
TITOLO XVI
SCIOGLIMENTO
Art. 30
In caso di scioglimento del C.R.A.L., deciso dall'Assemblea straordinaria dei Soci e richiesto da almeno due terzi degli iscritti, i beni di proprietà del C.R.A.L. seguiranno la destinazione deliberata dall'Assemblea in conformità a quanto stabilito dall'art. 24. Il materiale ricevuto in uso o in dotazione dalla Regione Liguria dovrà essere restituito all'Ente erogatore.
TITOLO XVII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 31
Per quanto non stabilito nel presente statuto sociale, decide l'Assemblea Straordinaria a maggioranza assoluta dei partecipanti.
Genova, 5 maggio 2008
